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DealerIl Codice Del Consumo

Cosa dice la legge sulla garanzia auto usate?

By 4 Novembre 2021Giugno 1st, 2022No Comments
Legge Garanzia Usato

Quello che riguarda l’applicazione del codice del consumo in merito alla vendita di automobili e veicoli usati, purtroppo risulta essere molto spesso elemento di disputa tra venditori e clienti. Riceviamo costantemente richieste di consulenza per la gestione di diatribe che nascono sovente da una mal interpretazione della norma che di base è piuttosto semplice, se si conosce l’intento. In questo articolo offriremo spunti per chiarire le tematiche più comuni nell’interpretazione del D.lgs. 206/2005.

Cosa dice la Legge sulla garanzia quando vendi l’auto ad un privato

Iniziamo con il dire che quando vendi un veicolo usato ad un privato, è obbligatorio garantire l’auto, la motocicletta, il camper ed altro, secondo quanto riportato nel Codice del Consumo che individua come unico responsabile dell’applicazione della garanzia il venditore e non il produttore, importatore, assemblatore ecc. Il responsabile nell’applicazione della garanzia è colui che conduce la vendita del bene.

A scanso di equivoci è utile ribadire il fatto che la vendita di auto con la formula “Vista e Piaciuta”, non è applicabile. In nessun modo potranno essere limitati i diritti di un consumatore che vengono garantiti per legge. Ogni applicazione tesa alla limitazione di un diritto verrà considerata NULLA. Questo vuol dire che, anche se vi accorderete con il cliente, verbalmente o anche contrattualmente, nella vendita “senza responsabilità”, lascerete comunque impregiudicati, tutti i diritti del consumatore nei vostri confronti come esplicitamente riportato nel Codice del Consumo.

L’articolo 129 del Decreto Legislativo 206/2005, stabilisce che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Per questo la garanzia sull’usato viene spesso definita garanzia di conformità.

Dal 2005, tutte le norme a tutela del consumatore sono state accorpate in un unico Decreto Legislativo che definisce anche le regole di applicazione della garanzia, la cosiddetta garanzia legale o anche garanzia di conformità e si applica esclusivamente ai veicoli usati acquistati da un privato verso un commerciante o venditore professionale, quindi una persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, professionale, ovvero un suo intermediario.

Le compravendite tra privati non rientrano in questa normativa.

Le compravendite da commerciante a cliente professionale o azienda (quindi chi acquista un veicolo per svolgere la propria attività lavorativa), non rientrano in questa normativa.

Cosa significa bene conforme al contratto?

Il Codice del Consumo è chiaro ed esplicito nella definizione della conformità del bene, indicando nell’art. 129, le condizioni che la identificano e che potrai interpretare con l’utilizzo del nostro prodotto Dichiarazione di Conformità. Il bene, quindi, può essere considerato conforme al contratto, quando:

  1. È idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
  2. È conforme alla descrizione fatta dal venditore e possiede le qualità del bene che il venditore ha presentato come campione o modello;
  3. Presenta la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche del bene fatte al riguardo dal venditore;
  4. È idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Questo articolo tratta un argomento focale nell’applicazione del concetto di garanzia perché pone come requisito di eventuali contestazioni:

  • L’idoneità del bene all’uso dichiarato da cliente;
  • Le dichiarazioni fatte dal venditore;
  • Le ragionevoli aspettative del cliente sul bene acquistato in base a:
    • Anzianità del mezzo
    • Chilometraggio percorso
    • Manutenzione pregressa

Non è tutto perduto perché il difetto di conformità non sussiste se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se, in particolare, il difetto di conformità deriva o si riferisce a istruzioni o materiale fornito al consumatore.

La riparazione in garanzia per la legge

Quando l’auto usata che hai venduto presenta un guasto è sempre consigliabile trovare un accordo con il cliente ma se questo non è raggiungibile, possiamo sempre rifarci alla legge che nella gestione del ripristino è molto chiara.

Quando il problema è risolvibile

Appurato che il difetto segnalato dal cliente rientra nell’ambito d’applicazione della legge, nel caso quest’ultimo sia risolvibile con una semplice riparazione, è consigliabile procedere al ripristino, della conformità del bene in quanto rientra nei pieni diritti del consumatore e in questo caso l’applicazione di una Garanzia Convenzionale Ulteriore, può gestire l’intero processo di riparazione senza il tuo intervento.

Il cliente potrà proporre una soluzione, purché non sia più onerosa di quella attuabile direttamente da te.

Il ripristino potrà avvenire mediante la sostituzione dei pezzi guasti con ricambi nuovi (originali o equivalenti), ma anche usati (purché rispettino specifiche condizioni), revisionati e rigenerati. L’intervento deve avere come scopo il ripristino delle condizioni che avrebbe dovuto avere prima che si manifestasse il difetto.

Il cliente non potrà pretendere ricambi nuovi o interventi che costituiscono miglioramento dello stato del veicolo.

Quando il problema non è risolvibile

Nei casi in cui il problema non può essere risolto la legge prevede due soluzioni.

La prima è un adeguata riduzione del prezzo di acquisto, la seconda è la risoluzione del contratto. Unica eccezione nell’applicazione delle ultime due casistiche, riguarda i difetti di lieve entità che, anche se non risolvibili, non danno diritto alla risoluzione.

Quanto dura la garanzia sui veicoli usati?  

La garanzia obbligatoria di legge è validità per 24 mesi dalla consegna dell’auto, riducibile a 12 mesi sulle auto usate a patto che la riduzione sia concordata tra le parti (art.134.2).

Il Codice del Consumo stabilisce che per denunciare un difetto, il cliente ha 60 giorni di tempo dalla data in cui l’ha scoperto e questo significa che l’intervento potrà essere richiesto entro i due mesi successivi alla scadenza, semplicemente dimostrando di averlo scoperto nei termini.

La legge sulla garanzia negli acquisti tra privati

Nel caso di compravendita tra privati la Legge non prevede le stesse tutele per l’acquirente. La normativa di riferimento, in questo caso è il Codice Civile.

Gli articoli che riguardano questa attività sono principalmente il 1490 e il 1491.

Nelle compravendite tra privati non esiste il difetto di conformità ma il vizio occulto che dovrà essere dimostrato come preesistente o occultati.

Anche in questo caso il mercato ha messo a disposizione dei servizi di tutela come Garanzia Online che gestisce le riparazioni con un prodotto assicurativo a tutela dell’acquirente

 

Se vuoi altre informazioni, in questo sito troverai diversi articoli che trattano le più comuni tematiche riguardanti la vendita di veicoli. Se invece hai bisogno di una consulenza riguardo una disputa con un tuo cliente, puoi avvalerti del nostro servizio di consulenza dedicato ai professionisti della vendita.

Buon lavoro.